Misure in materia di lavoro del nuovo decreto legge
In data 17/03/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. ‘Cura Italia’, che introduce le seguenti misure aggiuntive in materia di lavoro:
AMMORTIZZATORI SOCIALI ORDINARI
Sono previste novità in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (FIS). In particolare, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per un periodo massimo di 9 settimane con esclusione dal versamento del contributo addizionale.
AMMORTIZZATORI SOCIALI PER AZIENDE DA 6 A 15 DIPENDENTI
L’assegno ordinario per causale “emergenza Covid-19” è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti per 9 settimane e limitatamente all’anno 2020,
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
La Cassa integrazione in deroga con causale “emergenza COVID-19” è concessa per 9 settimane alle aziende dei settori per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro (esempio: aziende del terziario/turismo fino a 5 dipendenti).
Per i dipendenti delle aziende artigiane è previsto l’ammortizzatore sociale FSBA con causale COVID-19 già in essere.
NORME SPECIALI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO E DI SOSTEGNO AI LAVORATORI
– Congedo continuativo o frazionato, riconosciuto ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per un periodo complessivamente non superiore a 15 giorni, con figli di età non superiore a 12 anni indennizzato al 50% della retribuzione.
Possibilità di conversione del congedo in un bonus di € 600,00 da utilizzarsi per prestazioni di servizi di baby-sitting sostenute, erogato mediante libretto famiglia Inps di cui alla L. 50/2017.
– Congedo per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, per tutta la durata della sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.
– Estensione dei permessi retribuiti Legge 104 da 3 a 15 giorni mensili per il periodo marzo – aprile 2020
PERIODO DI SORVEGLIANZA
Per i lavoratori del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, in base ad apposita certificazione medica, è equiparato al trattamento di malattia erogato dall’ inps e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
PREMIO PER I LAVORATORI
Premio di importo pari a 100,00 euro, esentasse, a favore dei lavoratori dipendenti titolari di un reddito complessivo non superiore a 40.000,00 euro annui, rapportato ai giorni di effettiva prestazione lavorativa nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
Il premio è anticipato dai datori di lavoro e sarà recuperato attraverso l’istituto della compensazione.
LAVORO AGILE
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile (smart-working).
SOSPENSIONE LICENZIAMENTI
A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto sono sospesi per 60 giorni i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.